Art. 4.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 155-quinquies del codice civile è inserito il seguente:

      «Il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, a cui è attribuito l'assegno periodico, contribuisce alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno periodico si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore. Nel caso in cui i figli siano maggiorenni al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora indipendenti economicamente, può essere richiesta l'applicazione del quinto comma dell'articolo 155 da uno dei genitori o dei figli».